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La Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005 (articolo 1, comma 335), prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2005, la possibilità di portare in detrazione dall'imposta le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido dei propri figli con età inferiore ai tre anni. L'importo massimo di spesa che può essere portato in detrazione è pari a Euro 632,00 per ogni figlio che frequenta l'asilo nido. Sull'importo indicato spetta una detrazione pari al 19% e quindi un recupero di imposta per un massimo di Euro 120,00.

Di seguito riportiamo stralci della Circolare n. 6 del 13/02/2006 dell'Agenzia delle Entrate

La domanda posta all'Agenzia delle Entrate era la seguente:

Il comma 335 della legge finanziaria 2006 prevede per il solo 2005 una detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, si chiede di conoscere se:
a) il beneficio prescinde dalla tipologia di asilo nido frequentato;
b) i bambini che frequentano i nidi devono avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
c) le spese pagate devono essere computate per cassa a prescindere dal periodo scolastico di riferimento;
d) le spese possono essere liberamente ripartite tra gli aventi diritto.

Ed ecco la risposta dell'Agenzia:

Il comma 335 introduce uno strumento di carattere fiscale finalizzato al sostegno alle famiglie, concernente le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.
In particolare, solo per le rette pagate nel 2005 e' prevista una detrazione fino a un massimo di 632 euro dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli.

In risposta, al quesito sub a) si rammenta che, ai sensi dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori.
Il disposto normativo del comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo. Pertanto e' possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto b), le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido.

Al punto c) viene chiesto se la detrazione spetta a prescindere dal periodo scolastico di riferimento. A tal proposito si chiarisce che la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Poiché il comma in commento stabilisce un tetto massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio, lo sconto d'imposta massimo ottenibile e' di 120,08 euro.

In relazione al quesito sub d), si fa presente che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, e' comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
Si evidenzia, inoltre, che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione.
Si ritiene, infine, che, per quanto concerne le spese cui si riferisce la disposizione in commento, la documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.