Legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002
- Supplemento Ordinario n. 240
Testo della legge
Art. 54
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di
assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni
e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi
e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del
presente articolo sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 55
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
Art. 56
(Fondo per progetti di ricerca)
1. e' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse,
assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti
presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti,
un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa
delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o
dai fondi strutturali.
Art. 57
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero
della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio
dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e
sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con
decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed e' composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente
dell'Istituto superiore di sanita' o un suo direttore di
laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali
informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e
devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
Art. 58
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo
riconoscimento e' riconosciuto un sistema di "premio di prezzo"
(premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano
investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e
allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si
applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura
nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la
procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita' e'
sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei
seguenti criteri nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in
ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio
precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto
all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la
ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla
media degli addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca
effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli
anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma
e l'entita' massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo
negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo
finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo
per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in
licenza.
Art. 59
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca
sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da
persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari,
pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla
data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente
o indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle
malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e
istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per
l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di
programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono
essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della presente legge, e' effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati
o alle esigenze espresse dal mercato i n merito alle singole misure
di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti
gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza,
comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti
quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti
territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le
risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo
stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di
revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di
cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione
industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo
2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza
tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo
istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine
provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita'
produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e
la destinazione della quota percentuale di cui al precedente
periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del
programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli
interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area,
nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti
territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo
stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE
17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita'
produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni
operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare
con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.
Art. 61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo,
con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con
apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale
di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per
finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate
le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua
rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli
indirizzi annuali del Documento di programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le
modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata
applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo 72.
Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e
del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle
azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta
nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con
diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il
presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni
del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali
relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate
dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli
interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche,
nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il
finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento
di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno
ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n.
1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle
aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria
delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o
da disposizioni comunitaria.".
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le
modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con
i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al
medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al
presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere
concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori
ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche'
nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne
pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.
L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime
previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei
limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE)
n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con
propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica
la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita'
delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei
contributi di cui al presente comma devono produrre istanza
all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a
comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine
cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.
Art. 62
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle
disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e
pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di
imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito
automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con
i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari
per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare
degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da
utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali
dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con il quale sono altresi' approvati il
modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione,
comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al
primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi
del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La
ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita nella
misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio,
pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati,
risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo
periodo. L'entita' massima della predetta misura e' determinata con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la
ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno
conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla
istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388
del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del 35
per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e,
rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella
forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da
effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura
della intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli
investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello
stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo
periodo della presente lettera, e' attribuito un contributo nelle
forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al
primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle
disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto
l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo
di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella
medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera
a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo
precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con la
precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate
con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta
ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la
pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento
all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due
immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo,
in relazione al singolo investimento, e' consentito esclusivamente
entro il secondo anno successivo a quello nel quale e' presentata
l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento,
nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento,
nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed
esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non
risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla
medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al
contributo e non puo' presentare una nuova istanza prima dei dodici
mesi successivi a quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze
rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle
lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma
1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come
modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del
2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione.
2. E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a
1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno
2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro
per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni
di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di
euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
Art. 63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da
un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura
massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al
contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui
riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge
n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da'
luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto
alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un
contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta'
superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo
di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se
l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma
10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito
un ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli
articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti
dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai
datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e
dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da'
luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base
occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il
31 luglio 2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di
150 euro nonche' quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo
e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003,
sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera
a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi
di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti
finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e,
relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera
a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con
deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b)
rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato
articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle
relative alle modalita' e ai tempi di rilevazione delle assunzioni
che determinano incremento della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo
periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre
2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo
periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non
oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo
periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i
datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo
di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva
contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della
medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per
stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la
tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita'
dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi del datore
di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente
possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di
assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di
assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti ai
sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari
sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa
progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei
contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3
agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178.
Art. 64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle
regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o
quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito
tributario attraverso misure compensative determinate con successivo
provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti
interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia
delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di
spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti
d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 65
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n.
483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con
altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato,
previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono
disciplinati con apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di
cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in
deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca
d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo
fiscalmente riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in
bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo
il concambio. 4. e' abrogata la lettera b) del comma 1
dell'articolo 104 del citato testo unico.
Art. 66
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione
regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate,
finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi
carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da
parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di
aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235
03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
Art. 67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di
euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui
al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in
essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in
particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia
vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1,
della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un
importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle
imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la
prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei
suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli
interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori
regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati
quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli
abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali
aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di
attesa imposti o raccomandati dalle autorita' competenti, con
priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui
allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e
per le quali l'autorita' sanitaria abbia previsto un idoneo
programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia,
predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle
spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b)
entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma
2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare
le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
milioni di euro;".
Art. 69
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le
seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le
seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di
aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate
all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della
compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta
con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti
stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si
esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il
seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato
l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a
dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente
decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo
articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della
proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30
milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti
di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione
europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno
2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di
euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con
esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le
parole: "esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14
febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),",
sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui
all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente:
"esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore
del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il
consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il
periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli
interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e
la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si
provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di
prevenzione " sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Art. 70
(Fondo rotativo per la progettualita)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la
spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa
depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il
Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per
l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli
studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei
documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e'
stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per
un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze
progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a
rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno
il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio
nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte
di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione
europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per
cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti
istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore generale, non possono superare
l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali
stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del
costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni
di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i
seguenti requisiti:
a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve
essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione
negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da'
per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi
la compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione
regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con
deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le
anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i tempi di
revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo,
per assicurarne il piu' efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le
disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le
disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere emanato".
Art. 71
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso
la Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le
opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed
e' alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, puo' apportare con proprio decreto
variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere,
di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da
realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento
unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a
fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o
privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere,
volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con
proprio decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto
della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata
della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello
Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al
Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in
funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie,
degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente
interesse nazionale.
Art. 72
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli
interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le
somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura
di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno
stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a
decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e
modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso
non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio
dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di
rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate
viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i
decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno
essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio
decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo
costituiscono norme di principio e di coordinamento.
Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i
propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai contributi in conto interessi nonche' alla concessione di
incentivi per attivita' produttive disposti con le procedure di cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti
territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza
degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti
finanziari, e' definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge
n. 488 del 1992.
Art. 73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, puo' essere disposto che gli interventi
di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120
del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori
per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e'
stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono
individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita'
produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree
individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo
sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad
attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa
trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che
riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e'
subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
Art. 74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli
apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di
euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento
per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli
apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita'
produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui
al comma 1, nonche' all'individuazione delle aree del territorio
nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalita' e
microcriminalita' urbana a danno delle piccole e medie imprese
commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli
incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da
province, comuni e citta' metropolitane, per il sostegno agli
investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli
incentivi;
c) gli indici di criminalita' locali.
Art. 75
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il
"Sistema alta velocita/alta capacita' ", anche al fine di ridurre la
quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i
finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei
capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita'. Al fine di
preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture
Spa e' a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il
servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa
che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di
cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del
"Sistema alta velocita/alta capacita'".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua
interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e
gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo
concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal
concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli
stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza
e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2
per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta velocita/alta capacita'" sono destinati prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di
essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' autorizzato a
compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione
di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone
prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito
medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione".
Art. 76
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in societa' per
azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito
denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete
autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori
di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345
del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce
all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale
sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto
all'ANAS Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo
da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello
stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere
sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari
alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale
nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui
passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. e' escluso
dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori,
strumentali alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite
in proprieta' all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale
nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura
degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi
investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale
nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi
dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di
seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere da a) a g), nonche' l), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione
dell'ANAS in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria
di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per
le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento
infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i),
della legge 1º agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.
Art. 77
(Interventi ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato
ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a
prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di
competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di
cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito,
gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi
3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita'
svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero dei punti di
emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno
2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore
entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del
riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di
acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con
l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine
di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno
dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per
il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1º gennaio
2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
Art. 78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui
all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata,
fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione
complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art. 79
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti
di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 80
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ",
per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di
lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di
lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ",
per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di
lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di
lire italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo
di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e
all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate
fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
delle attivita' produttive, a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per
attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla
societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o
promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita
degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del
ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale
finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel
citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione
d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati
ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel
loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del
demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli
enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento
di attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo
118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza
e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti
finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non
trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´
suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone
ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari
regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo
riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel
periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito
dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al
prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi
titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e'
attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella
strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di
immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole
unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100
milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004
e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C
nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei
relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi
di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di
euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale
dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per
l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di
euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia
di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai
periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma
4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme
ICAO (International Civil Aviation Organization) e'
autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio
2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
seguenti: "nonche' all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le
questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e
all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e' data facolta'
all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti
alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee
infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai
disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori
entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi
effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per
le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali
del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono
assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi
di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a
favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni
fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle
imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi,
per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al
finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni
rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennita' di
comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata
dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi
delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei
fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e
statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita'
successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi
del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso
delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza
tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo
Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti
nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di
partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con
tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non
operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200
milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in
regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e
"quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del
presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"settimo", "sette" e "settennio"".
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi
gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate
da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa
in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a
quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE
che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota
parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente
l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di
merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando
esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono
obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del
veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del
Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco
nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede
amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione
della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della legge 1º agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al
finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere
pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e
con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici
conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e'
autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della
citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto
d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti
erogatori finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di
adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano,
nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n.
400, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003
quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi
infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle
regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare
riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003
e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale
e' individuata nella citta' di Lecce.
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano,
nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni
che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di
ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di
2 milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la
predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per
le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita'
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il
funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa'
e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI),
per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS), e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000
euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e
impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al
Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS).
Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di
presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi
emergenze o calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto
gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie
gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990,
n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno
2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare
entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della
tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in
particolare al riallineamento degli importi da percepire per il
rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse,
per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo
a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata
nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione
dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del
Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato,
attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente
in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori
impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza
dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione
clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche
e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le parole da: "ventiquattro " fino a: "legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli
enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori
investimenti e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di
5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i
suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e
forestali propri programmi finalizzati al loro corretto
funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura
civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o
settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000
di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a
favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a)
di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di
euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti
all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo44, comma 3, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le
unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0.
e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra
le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le
spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali
e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da:
"servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle
seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale
".
53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un
contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003,
l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n.
448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X,
capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente
capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base
delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in
liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno
finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato
l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di
previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, non costituisce operazione
permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti
dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi
calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende
industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
aggiunto il seguente comma:
"Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio
del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma
entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima
iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea
autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a
qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli
atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro
il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse
stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n.
290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento
della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con
le regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con
contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui
allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a
disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European
Fighter Aircraft).
Art. 81
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e
in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal
diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul
rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai
rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di
assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari
statisticamente significativi ai fini della costruzione della
tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad
adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
Art. 82
(Continuita' territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo,
Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di
Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei
limiti delle risorse gia' preordinate.
Art. 83
(Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli
interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un
contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45
milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte
degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia
Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di
prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma
1 del precedente articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti
unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
Art. 84
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli
enti locali e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita'
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei
rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il trattamento
stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari
secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il
contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province,
comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente
territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni
immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai
rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica
la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti
i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione
delle operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle
disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento
dei beni immobili e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono
oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di
cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno
comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e
di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con
le modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15
della legge n. 448 del 1998.
Art. 85
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la
valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di
origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento
della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa
il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna,
autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella
montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio
interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane
interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei
comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e
di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di
consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della
menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di
segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento
alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti
alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le
regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari
per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque
l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi
sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e'
nominato, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, un
commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di
concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario
al completamento del programma, le cui opere siano state gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28
febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla realizzazione
degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e
riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al
destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di
viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,
i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito
significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il completamento
della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute
piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della
medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi
1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa
il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con
le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui
trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del
commissario e per il funzionamento della struttura di supporto
composta da personale in servizio presso il Ministero delle
attivita' produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si
provvede a valere sulle disponibilita' del Ministero delle attivita'
produttive di cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 87
(Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.
96, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in
euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio
2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro
presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio
2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e
delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7
aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini
della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote
in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in
euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo
risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto
dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle
banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il
28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle
banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi
versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione
in euro, utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo
4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per
collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche,
i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente
comma avranno corso legale in Italia.
Art. 88
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e
2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita'
produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario
sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione
dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato
ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la
nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi
statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione
del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi
sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con
gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo'
essere nominato, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2,
della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un
commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice
civile".
Art. 89
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la
televisione digitale terrestre
e per l'accesso a larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone
fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o
noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o
detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la
ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo
e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo
il 1º dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione
in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il
contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e'
disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2003 a valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della
vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze
individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei
commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono
inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive
scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad
un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,
spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del
beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter)
e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico
delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte
di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita'
del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono
assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con
particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu'
Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare
funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi
infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro
delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche
distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita'
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma
di societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20,
nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli
enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali,
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano,
con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito
dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo
nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al
finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e
in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003,
tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate
e' determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per
cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a
sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione
delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in
favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da
destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto
Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 92
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le
finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano
installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto
collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di
abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi'
esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per
lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione
delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali
per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione
sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di
volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui
finalita' rientrino nei principi piu' generali del sistema integrato
di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre
2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed
all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo,
e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per
anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di
Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi
del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di
ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito un
apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e'
definito in 300.000 euro annui.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 93
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per
il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa
per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con
autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le
gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º
luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello
Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base.
L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 94
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia
dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello
diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e
le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilita'
intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in
particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di
autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della
vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di
Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono
dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende
sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per
l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente
erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone
affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai
medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita'
di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamita' naturali, di cui all'articolo 80, comma 29,
si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati
fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato
al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di
personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali
delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi
formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in
forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con
soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le
strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea,
corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su
tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata
quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale ".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo,
della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.
10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003
a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui
all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in
compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti
della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo,
rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la
progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano
anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di
progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
primo periodo, della presente legge e' concesso nella misura di 2
milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.
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