Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001,
Suppl. Ordinario n. 285.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati
differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il
2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di
euro per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti
sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4
non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del
saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente
articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di
cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a
legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della
pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori
programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla
disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle
spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle
spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè
ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per
l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002 da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto
importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è
aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione
sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il
reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1º
gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68
euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai
figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo
non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura
della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a
carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro
con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti
con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a
774,69 euro».
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle
imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono
sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo
figlio».
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo
unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri,
dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381;».
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed
organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e
congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini
della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della
spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della
prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al
convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge».
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.
Art. 3.
(Disposizioni in
materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21
novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a
beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la
data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente
articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata
nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3,
del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre
2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40,
comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei
beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento
della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo
valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi
di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente
la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001 e la
restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002
e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione,
i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle
stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle
cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al
citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione
dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o,
in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore
ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da
relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè
nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito
all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la
cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del
presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta
sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote
di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per
la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva
del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento
è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel
2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei
redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«Decorsi due anni». Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento
dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma
2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Art. 4.
(Riserve e fondi in
sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta,
anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione,
esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per
cento.
2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il
primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di
cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al
numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si
considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari
al 47,22 per cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere
imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del
bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al
capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è
operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le
modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo
codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione
risultante in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Art. 5.
(Rideterminazione dei
valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º
gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto
della società, associazione o ente, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè
nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per
cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per
cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate
ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis),
ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società
periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta
sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi
a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la
redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto
della stessa società od ente nel quale la partecipazione è
posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in
quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto
di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla
data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del
valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo
effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale
valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze
utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato
testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per
i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma
1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta
sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto,
soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice
fiscale della società periziata.
Art. 6.
(Modifica
all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile,
come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: «soci»
sono inserite le seguenti: «relative alle società di nuova
costituzione».
Art. 7.
(Rideterminazione dei
valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per i terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta
da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti
agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per
cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con
le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del
bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta
sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a
richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la
redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in
aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con
destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente
sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5
costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.
Art. 8.
(Soppressione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si
verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria
sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che
risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche
presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di
precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per
le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire
in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso,
la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del
prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2002».
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base
dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata
temporale e dalla natura del contratto purchè stipulato da
organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di
dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure
di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a
scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del
presente comma.
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,9».
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli,
come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999,
2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998
al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal
1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º
gennaio 2003».
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati,
al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in
modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi
medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione,
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
«consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle società
consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c)».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le
nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni
delle commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle
tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli
atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano
sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano
nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento
alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore
può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati»,
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che
esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di
apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio
2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2002»;
b) al comma 2, all'alinea, le parole: «Per il periodo
di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione di emersione»;
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «gli imprenditori che, con la dichiarazione
di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che
hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per
cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo
di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non
è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile
dichiarato»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle
lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli
interessi legali, a partire dal predetto termine»;
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni
previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le
violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti
interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato
entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla
dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si
applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia
di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività
produttive nè quelle previste per l'omessa effettuazione delle
ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione»;
f) al comma 7, le parole: «1º gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «1º settembre 2002».
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere
rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione».
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di
cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «spettacoli» sono
inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio
2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le
parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2002»;
b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare il
versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno
2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16
dicembre 2002»;
c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003», e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data del
ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al
versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al
tasso legale».
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle
associazioni pro loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: «per l'anno 2001» sono inserite le seguenti:
«nonchè di 6 milioni di euro per l'anno 2002».
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono
inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive
professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro
dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: «Per
l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e
2002».
24. Per il completamento del programma relativo alla
costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo
78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002
è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata
disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno
2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente comma.
Art. 10.
(Modificazioni
all'imposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno
e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso
di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di
anno in anno»;
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le
seguenti parole: «delle prime tre classi»;
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente»;
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
«5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del
fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano
specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e
riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel
proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e
contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a
favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso
l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine,
il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo
11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di
soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti
incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo
11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa
integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e
redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi
e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi
e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001,
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente
ai sensi del presente comma».
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di accertamento e di riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione
di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio
2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per
effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma
3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle
norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre
il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla
pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a)
e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare
antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta
comunale sulla pubblicità con il canone».
Art. 11.
(Modifiche al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo
spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione
della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità
ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati
possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei
settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti,
assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata
destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore
rilevanza sociale».
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi
dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a
rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè
dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed
esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività
della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalità di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di
ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione
dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;».
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo
periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole
da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,»
sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di
idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel
settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale».
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle
fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo
principi di trasparenza e moralità».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si
considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è
riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato».
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro
finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del
territorio».
12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma
1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere
affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che
è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la
possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti
dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque
realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal
presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni
adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni
dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a
fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi,
conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma,
le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità
di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria
amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti
di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e
programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone
l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della
presente legge.
Art. 12.
(Interventi per
l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata
dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali
possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse,
in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in
deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su
altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle
tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore
anzianità di età»;
b) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il
seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). - 1. I criteri
di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni
questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti
nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in
materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle
persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».
Art. 13.
(Riduzione delle
aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per
l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario
dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni
parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio
comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 14.
(Riduzione
dell'imposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di
armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine
di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone
geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio
2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite
degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione
dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in
territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2
previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano
ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per
l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal
2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni per il
settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore
spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal
seguente:
«10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo».
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione
dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:
«g) l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di
cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è
ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo».
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore
spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16.
(Rinnovi
contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da
destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli
anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma
3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data
di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i
compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti
ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico
delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di
quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi
ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo
ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002
e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed
in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo
costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003,
di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della
presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi
annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti
a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale.
Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è
destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella
contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.
In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la
somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente
delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per
l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni
militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in
campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1
milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità
civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86,
sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno
2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di
9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale
della carriera diplomatica ed al personale della carriera
prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti
degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie
locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche
per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 17.
(Compatibilità della
spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e
dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione
degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per
l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed
il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle
implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro
anche a campione sui contratti integrativi delle singole
amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo
48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi
della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai
commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di
bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le
relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto
legislativo».
Art. 18.
(Riordino degli
organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire
comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad
eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata
specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del
proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad
elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche
amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le
amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non
regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica
degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non
individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono
conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di
corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi
collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di
personale)
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non
economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni,
alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno
2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla
copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si
può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di
appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a
quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del
50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unità, nonchè quelle relative alle categorie protette
e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22.
Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica.
Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati e procuratori dello
Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della
giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore,
definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure
professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità
dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti
delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a
tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle
graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni
pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono
prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire
dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale
assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può
superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo
nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione
programmata indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge
13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a
200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia
nonchè il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono
specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla
riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura
tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante
l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti
economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative
che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di
organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria,
non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio
verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri
e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000,
n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31
gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate
nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio
permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano
le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni
del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubblice
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di
servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità
dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica
ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico
di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi
di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a
tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica
ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica
in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di
alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso
alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi
di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente
delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse
alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A
tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate
all'aggiornamento e alla formazione del personale, le
amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di
formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche
erogare borse di studio del valore massimo corrispondente
all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività
di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei
limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui
all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente
indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può
assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite
procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia
universitaria.
Art. 20.
(Disposizioni
particolari in materia di assunzioni di personale nella regione
Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione
medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati,
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive
modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici
del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive,
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa
si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla
regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai
sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli
obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del
comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle
rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione,
presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia,
nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le
esigenze connesse alle attività delle stesse.
Art. 21.
(Sostituzione dei
carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva
sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i
limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei
successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del
contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i
criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai
quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in
servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto
almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario
in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva
del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai
volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e
non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso.
Art. 22
(Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di
una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni
organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni
iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel
rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della
specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di
funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di
garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane
e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di
quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla
sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi
collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando
una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di
handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti
in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano
di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle
scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere
alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con
il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di
esame della classe del candidato per le scuole del servizio
nazionale di istruzione. Per le scuole l |