Proposta d'iniziativa POPOLARE
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE:
"L'ASILO NIDO: UN DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI" PRESENTATA
CON OLTRE 150.000 FIRME NEL 1993
1993, dal Comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa
popolare.
Data Pubblicazione: 10
gennaio 2006
Articolo 1
Obiettivi e finalità del servizio.1.
L'asilo nido é un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico
che accoglie i bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni e
che, nel quadro di una politica socio educativa della prima
infanzia, concorre con la famiglia alla loro formazione.
2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire: ai bambini un luogo di
formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità
cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere
e del loro armonico sviluppo alle famiglie un servizio di supporto
per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro
compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro
in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi
educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido
favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia,
all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto
azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità
valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di
prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di
promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative
alla prima infanzia.
4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei
bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.
Articolo 2
Esclusione degli asili nido dai servizi a "domanda individuale".
1. L'asilo nido non rientra tra i servizi pubblici a domanda
individuale di cui all'art.6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131.
Articolo 3
Utenza.
1. L'asilo nido accoglie i bambini fino a tre anni anche di
nazionalità straniera, o non residenti, o apolidi.
Articolo 4
Competenze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni.
1. La competenza per gli asili nido a livello nazionale é affidata
al Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Le regioni, con proprie leggi, fissano i criteri generali per la
costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché
degli standard qualitativi ed organizzativi.
3. La gestione degli asili nido é affidata ai comuni.
Articolo 5
Norme finali.
1. L'art.1 della presente legge sostituisce i commi 1 e 2 dell'art.1
della legge 6 dicembre 1971 n.1044.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
norme con essa incompatibili.
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