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Data Pubblicazione: 16/12/2010
Micronido - Norme, requisiti e vantaggi
Indicazioni per chi vuole saperne di più sul micronido
Un numero inferiore di bambini, un più alto grado di flessibilità: questo è ciò che differenzia il micronido dall’asilo nido normale. Le attività rimangono le stesse della struttura classica.
Gli standard minimi organizzativi – tenendo in considerazione che il micronido è disciplinato da apposite normative regionali e regolamenti comunali -, ai sensi dell'articolo 70, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono i seguenti: l’età dei partecipanti è compresa tra i tre mesi e i tre anni; le figure educative devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido; il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente (1 ogni 4 bambini) e la superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla legge stessa (5 metri quadrati).
Per aprire un micronido bisogna rivolgersi all’Asl e chiedere il permesso al Comune. La Asl valuta se lo spazio a disposizione scelto da chi vuole aprire un micronido è adatto allo scopo. Sono esaminati locali, mobili e attrezzature, che devono essere idonee per i piccoli ospiti.
Gli spazi richiesti sono: una stanza dove far pranzare i bambini, una per farli giocare, uno spazio per accoglierli e congedarli, una sala per il riposino pomeridiano e due bagni, uno per i bambini e uno per le educatrici.
Il numero dei bambini è l’aspetto discriminante nel confronto tra micronidi e asili nido. Essendo di meno i bambini del micronido sono in teoria più curati, seguiti e controllati rispetto a quelli del nido normale.
Tuttavia, a differenza dell’asilo tradizionale, i bambini del micronido non sono suddivisi in classi di età, un aspetto che dal punto di vista didattico potrebbe essere controproducente e penalizzare l’apprendimento.
articolo di Valeria Gatti
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